Bonus bebè 2020
Anche per l’intero anno 2020 è stato confermato, definitivamente, il riconoscimento di un importante aiuto economico pubblico in favore delle famiglie per l’incentivo ed il sostegno alla natalità e all’adozione di figli (art.1, commi 339-341, Legge 27/12/2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020).
Si tratta del già noto “assegno natalità” (bonus bebè) che viene riconosciuto ed erogato dall’Inps per ogni figlio nato o adottato dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e solo fino al compimento del primo anno di vita (nuovi nati) o del primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione (figli adottati).
Quindi in presenza del presupposto appena descritto e con riferimento al proprio nucleo familiare il genitore interessato ha diritto alla richiesta dell’assegno indipendentemente dalla condizione economica in cui versa; è in effetti questa la principale novità introdotta dal legislatore che ha inteso ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati dal beneficio rimuovendo il precedente limite (valore del c.d. “Isee minorenni” per nucleo familiare non superiore a 25.000 euro) ed operando, invece, una ripartizione per fasce e per importi ovvero:
-1.920 euro spettanti con valore c.d. “Isee minorenni” per nucleo familiare non superiore a 7.000 euro annui.
-1.440 euro spettanti con valore c.d. “Isee minorenni” per nucleo familiare tra 7.001 e 40.000 euro annui.
-960 euro spettanti con valore c.d. “Isee minorenni” per nucleo familiare superiore a 40.000 euro annui.
Peraltro viene riproposta ed applicata la maggiorazione del 20% degli importi indicati per ogni ulteriore figlio, successivo al primo, nato o adottato sempre tra il 01/01/2020 ed 31/12/2020.
In aggiunta, così come indicato nella Legge di Bilancio in questione, vale la pena ricordare però che l’importo complessivo dell’aiuto destinato all’erogazione in favore di tutte le famiglie che ne avranno diritto non è illimitato; ciò vuol dire, ad esempio, che se le richieste saranno superiori a quelle previste il nostro Governo potrebbe rideterminare l’ammontare annuo dell’assegno e dei valori dell’Isee relativi.
In ultimo, dal punto di vista fiscale, le somme percepite con l’assegno di natalità non concorrono alla formazione del reddito complessivo del beneficiario (non sono soggette a tassazione) così come già disposto dall’articolo 1, comma 125 della Legge 23/12/2014 n. 190.
Antonio D’Amico – tributarista certificato e qualificato legge 4/2013