Fatturazione delle operazioni (art. 21 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e succ. mod. – circ. A.E. n. 14/e del 17/06/2019)

Recenti, ulteriori novità e chiarimenti in tema di “fatturazione” ed “obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi” (scontrini e ricevute fiscali tanto per intendersi) sono stati oggetto di trattazione nelle ultime circolari diffuse dall’Agenzia delle Entrate alla fine dell’appena trascorso mese di Giugno. Tralasciando in questa sede e per ora la discussione sugli obblighi, gli esoneri e le modalità temporanee di adozione previsti (in alcuni casi già a decorrere dal primo giorno del corrente mese di Luglio) per commercianti e dettaglianti che certificano le operazioni di vendita a mezzo di scontrino o ricevuta fiscale si vuole, invece ed in particolare, focalizzare l’attenzione su di una fondamentale parte delle nuove disposizioni riguardante la modalità di emissione delle fatture.

In sostanza a decorrere dal primo Luglio 2019 e fermo restando le già note regole riguardanti la fatturazione cartacea, elettronica, le sue modalità di recapito (S.D.I.), i soggetti obbligati ed esclusi e tutte le varie indicazioni operative è stabilito inoltre che (testuale):

1) “tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis)”;
2) “la possibilità di emettere la fattura «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo)”.

Cosa significa?
Qui di seguito si prova a fare qualche esempio con riferimento a tipologie di attività d’impresa di più larga diffusione e partendo dal presupposto che la fattura in genere, sia essa elettronica (in qualsiasi formato) o cartacea, si ha per emessa nel momento in cui sia stata trasmessa, spedita, messa a disposizione o consegnata alla parte interessata.


Esempio 1
Commerciante al dettaglio di vernici, ferramenta ed articoli per il bricolage al quale viene richiesta l’emissione della fattura da parte di un cliente a seguito della consegna di merce in data 05/07/2019 (si ricorda che l’emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente).

Ipotesi a) Fattura Immediata generata e trasmessa entro le 24 ore dello stesso giorno.
In questo caso la data da indicare in fattura nel campo obbligatorio è il 05/07/2019 ovvero la data di effettuazione dell’operazione cioè della consegna o spedizione del bene all’acquirente. Tale data, ovviamente, coinciderà con la data di emissione della fattura perché sarà considerata data di emissione della fattura quella attestata in automatico dal S.D.I. dell’Agenzia delle Entrate al momento della generazione e dell’invio che avviene lo stesso giorno.

Ipotesi b) Fattura Immediata solo generata ma non trasmessa lo stesso giorno.
In questo caso la data da indicare in fattura nel campo obbligatorio è sempre il 05/07/2019 ovvero la data di effettuazione dell’operazione cioè della consegna o spedizione del bene all’acquirente. Tale data, ovviamente, non coinciderà con la data di emissione della fattura perché sarà considerata data di emissione della fattura quella attestata in automatico dal S.D.I. dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’invio che può avvenire entro dodici giorni dal 05/07/2019.

Ipotesi c) Fattura Differita generata e trasmessa a seguito di una (o più di una) fornitura di beni nello stesso mese, verso lo stesso acquirente e documentata da relativo D.D.T.
In questo caso la data da indicare in fattura nel campo obbligatorio è sempre il 05/07/2019 ovvero la data indicata sul D.D.T. che corrisponde alla data di effettuazione dell’operazione cioè della consegna o spedizione del bene all’acquirente. Tale data, ovviamente, non coinciderà con la data di emissione della fattura perché sarà considerata data di emissione della fattura quella attestata in automatico dal S.D.I. dell’Agenzia delle Entrate al momento della generazione e dell’invio che può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo. Chiaramente in presenza di più di un D.D.T. la data da indicare in fattura, nel campo obbligatorio, è una sola e cioè quella presente sull’ultimo D.D.T. del mese di riferimento per quello stesso acquirente.
N.B.:La fattura differita, inoltre, deve indicare i riferimenti ai documenti di trasporto nonché il dettaglio delle operazioni effettuate nel mese in oggetto.

Attenzione! Le predette regole (tutte) valgono anche per coloro che sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica (forfetari, contribuenti minimi ecc….) che però, a differenza dei soggetti obbligati, debbono emettere la fattura cartacea in duplice esemplare ed indicare una doppia data:
-una riportante la data di emissione della fattura;
-l’altra riportante la data di effettuazione dell’operazione cioè della consegna o spedizione del bene all’acquirente sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.


Esempio 2
Hair Stylist al quale viene richiesta l’emissione della fattura da parte di un cliente a seguito di una prestazione di servizio effettuata in data 05/07/2019 e per la quale sia avvenuto il pagamento integrale (si ricorda che l’emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente).

Ipotesi a) Fattura Immediata generata e trasmessa entro le 24 ore dello stesso giorno.
In questo caso la data da indicare in fattura nel campo obbligatorio è il 05/07/2019 ovvero la data del pagamento della prestazione. Tale data, ovviamente, coinciderà con la data di emissione della fattura perché sarà considerata data di emissione della fattura quella attestata in automatico dal S.D.I. dell’Agenzia delle Entrate al momento della generazione e dell’invio che avviene lo stesso giorno.

Ipotesi b) Fattura Immediata solo generata ma non trasmessa lo stesso giorno.
In questo caso la data da indicare in fattura nel campo obbligatorio è sempre il 05/07/2019 ovvero la data di pagamento della prestazione. Tale data, ovviamente, non coinciderà con la data di emissione della fattura perché sarà considerata data di emissione della fattura quella attestata in automatico dal S.D.I. dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’invio che può avvenire entro dodici giorni dal 05/07/2019.

Ipotesi c) Fattura Differita generata e trasmessa a seguito di una (o più di una) prestazione di servizio resa nello stesso mese, verso lo stesso cliente ed individuabile attraverso idonea documentazione (tipo D.D.T.).
In questo caso la data da indicare in fattura nel campo obbligatorio è sempre il 05/07/2019 ovvero la data indicata sull’idonea documentazione che corrisponde anche alla data di pagamento della prestazione. Tale data, ovviamente, non coinciderà con la data di emissione della fattura perché sarà considerata data di emissione della fattura quella attestata in automatico dal S.D.I. dell’Agenzia delle Entrate al momento della generazione e dell’invio che può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo.
Chiaramente in presenza di più di un “documento idoneo” (tipo D.D.T.) la data da indicare in fattura, nel campo obbligatorio, è una sola e cioè quella presente sull’ultimo “documento idoneo” del mese di riferimento per quello stesso cliente.
N.B.:La fattura differita, inoltre, deve indicare i riferimenti ai “documenti idonei” nonché il dettaglio delle operazioni effettuate nel mese in oggetto.

Attenzione! Le predette regole (tutte) valgono anche per coloro che sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica (forfettari, contribuenti minimi ecc….) che però, a differenza dei soggetti obbligati, debbono emettere la fattura cartacea in duplice esemplare ed indicare una doppia data:
-una riportante la data di emissione della fattura;
-l’altra riportante la data di effettuazione dell’operazione cioè del pagamento della prestazione da parte del richiedente sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Sempre relativamente ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi (esempio 2) è previsto, come spesso può accadere nella realtà e per svariati motivi, che l’operazione di fatturazione (sia elettronica che cartacea) venga effettuata anteriormente al momento del pagamento del corrispettivo o in concomitanza del pagamento parziale del corrispettivo; come comportarsi?

Le regole (tutte) sopra elencate hanno piena applicazione anche in questi casi dove però:
-in caso di fatturazione anteriore al pagamento del corrispettivo (solo in ipotesi a e b) la data di effettuazione dell’operazione corrisponde alla data della fattura ovvero al momento in cui viene redatta.
-in caso di pagamento parziale del corrispettivo (sia in ipotesi a, b e c) non cambia nulla tranne che, ovviamente, la fattura sarà emessa limitatamente per l’importo parziale ricevuto in pagamento.
In sostanza l’unica cosa che non deve mai verificarsi è che risulti il pagamento di un corrispettivo in data precedente alla data di effettuazione dell’operazione così come attentamente fin ora intesa ai fini iva.


E’ da notare, in aggiunta, che le regole operative dettate per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi possono considerarsi valide anche per coloro che esercitano un’attività professionale (tributaristi, commercialisti, notai, avvocati ecc….).

In ultimo si deve rilevare come per effetto dell’applicazione di tali disposizioni, almeno apparentemente, sembra poter facilmente accadere che la numerazione progressiva delle fatture di vendita possa non essere più così cronologicamente “ordinata” come da tutti in passato conosciuta; si pensi, ad esempio, ad una fattura immediata generata con data documento il giorno 10/07/2019, progressivo 100, emessa (trasmessa al S.D.I.) in data 21/07/2019 e la successiva generata con data documento il giorno 12/07/2019, progressivo 101, emessa (trasmessa S.D.I.) in data 19/07/2019.


La presente disamina delle novità citate si prefigge il semplice fine di poter costituire strumento di supporto, punto di partenza di ulteriori approfondimenti per tutti coloro che siano interessati dalle disposizioni in commento nonostante si sia omessa, volontariamente, l’analisi di alcune fattispecie che presentano qualche particolarità normativa ed alle quali si rimanda per eventuali ulteriori analisi (es. vendita di beni immobili, triangolazioni commerciali, autoconsumo dell’imprenditore ecc….).

Antonio D’Amico – tributarista certificato e qualificato Legge 4/2013