Trattamento iva prestazioni didattiche Scuola Guida
In generale le prestazioni didattiche (compreso quelle finalizzate al conseguimento delle patenti di guida) sono state sin ora considerate, ai fini iva, esenti dall’imposta in particolare per applicazione dell’articolo 10, n. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e succ. modificazioni.
Ciò sta a significare che gli operatori del settore (scuole guida) hanno per lungo tempo documentato ed incassato i loro compensi senza applicare l’iva conformandosi, d’altronde, a quanto previsto e largamente confermato negli anni anche dalle diverse pronunce e chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate che ha più volte ribadito la correttezza di tale comportamento.
La novità rilevata in questi ultimi giorni ci informa, invece, che quanto appena detto non è per nulla vero.
Infatti con Risoluzione n. 79 del 02/09/2019 l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sull’argomento tenendo conto della recente sentenza di carattere interpretativo emessa dalla Corte di Giustizia U.E. il 14/03/2019 a seguito di richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria tedesca proprio su questioni relative all’esenzione iva per le attività didattiche.
In sostanza la nostra “Agenzia” si allinea all’interpretazione fornita dalla “Corte” secondo la quale: “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
Dunque l’attività esercitata per lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida deve considerarsi imponibile ai fini dell’iva ciò comportando, oltretutto per il soggetto interessato, l’obbligo di dover procedere alle dovute variazioni iva per tutte le operazioni effettuate e registrate anche per le annualità precedenti ancora accertabili (retroattività).
Sarà perciò onere dello stesso soggetto interessato provvedere all’emissione delle relative note di variazione iva in aumento (iva a debito), alla determinazione dell’iva sugli acquisti detraibile (iva a credito) per effetto della divenuta imponibilità delle operazioni attive, alla presentazione delle dichiarazioni iva integrative (annualità pregresse) ed al conseguente versamento dell’eventuale iva dovuta o al recupero dell’eccedenza a credito eventualmente spettante.
Fortunatamente l’Agenzia delle Entrate garantisce la non applicazione di sanzioni e di interessi moratori in virtù del fatto che le ipotetiche violazioni derivano dal comportamento tenuto dal contribuente in ottemperanza alle precedenti indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria che, per il futuro, dovranno considerarsi superate e non più valide.
Antonio D’Amico – tributarista certificato e qualificato legge 4/2013