Ravvedimento operoso parziale

Il Decreto-legge 30/04/2019 n. 34 (noto Decreto Crescita) convertito con modificazioni in Legge n. 58 del 28/06/2019 aggiunge un nuovo articolo (13-bis) al Dlgs.vo 18/12/1997 n. 472 (contenente la disciplina del cosiddetto “Ravvedimento Operoso”) con il quale attesta, finalmente e definitivamente, la possibilità per i contribuenti di potersi ravvedere anche a mezzo di effettuazione di versamenti frazionati.

In generale l’Istituto del Ravvedimento Operoso consente al contribuente di ravvedersi ovvero rimediare vantaggiosamente al mancato versamento di un tributo entro la scadenza prevista effettuando, in ritardo ed in data successiva, il versamento della somma dovuta più sanzioni (in misura ridotta) ed interessi entrambi calcolati e determinati in base al periodo di tempo trascorso dal giorno della violazione (omissione) fino a quello della regolarizzazione; più tempo trascorre, minore è la riduzione della sanzione e maggiori sono le somme per interessi. Tale facoltà prevista ed appena descritta incontra, purtroppo, dei limiti rappresentati dal tempo (ci si può ravvedere entro un periodo di tempo massimo stabilito), dall’intervento dell’Amministrazione finanziaria (accessi, ispezioni verifiche, accertamenti della violazione prima della regolarizzazione spontanea), dal tipo di tributo oggetto della violazione (non per tutti i tributi è consentito l’accesso al Ravvedimento Operoso).

Partendo dunque da quanto appena sopra detto e ricollegandoci alla confermata possibilità di poter beneficiare di un Ravvedimento Operoso parziale (in questo caso possibile solo per i tributi erariali come ad es. Irpef, Ires, Iva ecc…) è chiaro che, per i contribuenti interessati, si prospetta la possibilità di diluire, in più volte, il pagamento all’Erario delle omesse somme dovute all’originaria scadenza scongiurando la difficoltà di privarsene in unica soluzione o, meglio, favorendo una migliore reperibilità dei mezzi monetari per chi in quel momento sprovvisto; ben inteso però che il “costo” da sostenere, giustamente, è sempre rappresentato dalle sanzioni (seppur ridotte) e dagli interessi dovuti e che l’esposizione ad un probabile intervento dell’Amministrazione finanziaria potrebbe vanificare, interrompere quanto programmato fermo restando, comunque da parte di quest’ultima, il riconoscimento delle somme fino a quel momento versate.

Conseguente sarà quindi, a questo punto, l’automatica riflessione di quanti ad esempio si siano trovati il primo Luglio di quest’anno, a seguito di determinazione delle imposte derivanti dalla propria dichiarazione dei redditi, ad optare, in luogo del versamento in unica soluzione, per la rateazione mensile in sei rate del saldo Irpef 2018 e del primo acconto 2019 (rateazione prevista in materia di redditi da un minimo di due ad un massimo di sei) per poi essere consapevoli invece che si dovranno scontrare, il due di Dicembre, con il versamento del secondo acconto 2019 in unica soluzione (rateazione non prevista); in aggiunta, per rimanere nell’esempio, si rileverà (sempre a Dicembre) che tra l’ultima rata del saldo/primo acconto (scadenza diciotto Novembre) ed il secondo acconto (scadenza due Dicembre) intercorrerà un lasso di tempo brevissimo e che, tanto per non farci mancare nulla, il giorno sedici dello stesso mese di Dicembre sarà poi la volta anche del saldo Imu/Tasi 2019… non parliamo poi dei titolari di partita iva!

Atteso che le scadenze fiscali debbono essere scrupolosamente rispettate e che tutti i contribuenti devono puntualmente versare nelle casse dello Stato quanto dovuto si è del parere che l’Istituto del Ravvedimento Operoso, ed in particolare quello parziale, costituisce un ulteriore e prezioso strumento al servizio soprattutto di tutti coloro che effettivamente hanno qualche seria difficoltà ad onorare per tempo i propri debiti con il fisco; d’altronde le finalità di tale “Istituto”, limiti inclusi, sono da sempre tese ad agevolare l’adempimento spontaneo, anche tardivo, pur di cercare di evitare e ridurre al massimo la possibilità del sorgere di odiosi contenziosi.

Tutto quanto fin ora sopra riportato vuole rappresentare, come sempre ed in maniera non esaustiva, un semplice supporto utile per tutti coloro che siano interessati a comprendere i meccanismi citati rimandando, agli stessi, ogni ulteriore approfondimento in merito.

Antonio D’Amico – tributarista certificato e qualificato legge 4/2013